statuto

 
Art. 1 - Ragione sociale

E’ costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo settore denominato Il Cirro Capriccioso APS (di seguito indicata come “Associazione”), con sede a Canneto Pavese, in Via Roma 13.

L’Associazione è regolata dal presente Statuto.

L’Associazione aderisce all’Unione Italiana Circoli del Cinema (UICC).

L’eventuale cambio di sede non comporta modifica dello statuto.

L’Associazione non è riconosciuta come persona giuridica.

 

Art. 2 – Finalità e attività

L’Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con riferimento all’art. 5 c.2) lett. i) del D.Lgs. 117/2017.

Scopo dell’Associazione è di promuovere la diffusione della cultura cinematografica attraverso proiezioni di film, dibattiti, pubblicazioni, incontri, conferenze, corsi, nonché iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche. L’Associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti politici, economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente Statuto.

Inoltre essa si propone di:

- Promuovere la cultura in ogni suo aspetto, con particolare riferimento alle forme dello spettacolo, ricorrendo, quando possibile, a forme di intrattenimento e a percorsi tematici innovativi;

- Ricercare le condizioni e le agevolazioni per ottenere una maggiore fruibilità da parte dei soci delle risorse culturali disponibili;

- Promuovere percorsi di avvicinamento alle tematiche di forte sensibilità presso l’opinione pubblica, legate alla scienza, alle nuove tecnologie, all’ambiente e all’evoluzione della società nel suo complesso;

 - Costituire e fornire gli strumenti per uno spazio aperto di confronto e di dibattito, di aggregazione e condivisione, con particolare riferimento e coinvolgimento delle generazioni più giovani.

- Valorizzare gli aspetti culturali e paesaggistici del territorio dell’Oltrepò, agendo come punto d’incontro e di scambio culturale tra i gruppi, le associazioni e le istituzioni che ne fanno parte.

 

Art. 3 – Modi di attuazione

L’Associazione utilizza qualsiasi mezzo consentito dalla legge per perseguire i propri scopi sociali, rimanendo obbligatoriamente indipendente nei confronti degli organi di governo, delle organizzazioni pubbliche, private e sindacali. L’Associazione svolge le proprie attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.  È contemplata la possibilità di realizzare iniziative in collaborazione, o su incarico di altri enti od associazioni: in tal caso l’attività dell’Associazione può consistere nell’elaborazione e nello sviluppo di percorsi e contenuti tematici e culturali.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 4 – Adesione

L’adesione all’Associazione avviene tramite richiesta scritta o verbale da formalizzarsi ad almeno uno dei Consiglieri, e il versamento della corrispettiva quota annuale: il numero di soci è illimitato, possono aderire persone fisiche e giuridiche senza limiti di sesso, età, religione, razza, nazionalità, opinioni politiche. L’Associazione è altresì aperta a qualunque contributo partecipativo, esercitato in ogni forma o modalità, che giunga da soggetti esterni ad essa e che operino con le finalità e con lo spirito concordi a quelli dell’Associazione stessa, ed a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità sopra descritte, ne condividono lo spirito e gli ideali.

 

Art. 5 – I soci

I soci si distinguono in ordinari, onorari e juniores. La domanda di ammissione al Consiglio Direttivo comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, e l’obbligo di osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali in base allo Statuto.

Per soci Juniores si intendono minorenni che partecipano all’attività dell’Associazione, anche per periodi temporanei; essi non sono ammessi alle proiezioni dei film con divieti, o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione. L’ammissione di un socio Junior deve essere controfirmata, o confermata, da un genitore.

In ragione delle modalità di esercizio dell’Associazione, la nomina di Socio Ordinario e Junior è subordinata al pagamento della quota annuale.

La qualifica di Socio onorario non può essere richiesta: essa è istituita e deliberata, o revocata, dal Consiglio a maggioranza.

La generica qualifica di socio è assunta all’iscrizione nel libro dei soci.

 

Art. 6– Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, con diritto di voto, e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali. Non hanno tale diritto i soci che non hanno pagato la quota annuale almeno 20 giorni prima della data di adunanza dell’Assemblea.

I Soci Fondatori dell'Associazione assumono la qualifica di Soci Ordinari.

I Soci Juniores hanno tutti i diritti/doveri attribuiti ai soci ordinari, salvo l’esenzione dal pagamento di eventuali quote straordinarie. Il Consiglio dispone opportune riduzioni della quota annuale, e le modalità di adesione e partecipazione alle attività sociali, ivi compresa la programmazione delle attività.

 

Art. 7 – Decadenza e durata della qualifica di socio
La qualifica di Socio Ordinario si perde per:

a) esclusione;

b) recesso;

c) causa di morte.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio con atto formale motivato nei confronti del socio:

1) che non ottemperi ai doveri descritti all’Articolo 6 del presente Statuto;

2) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli scopi all’oggetto o agli interessi dell’Associazione;

3) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all’Associazione;

Un socio oggetto di provvedimento di esclusione per i motivi citati non è riammesso per almeno tre anni.

In caso di condotta grave di un socio nei confronti dell’Associazione, il Consiglio ne può decretare l’espulsione a titolo definitivo.

L’esclusione o l’espulsione diventano operative tramite annotazione nel libro soci.

Per recesso s’intende il mancato versamento della quota associativa ordinaria, e/o di eventuali quote straordinarie stabilite, per almeno due annualità. È prevista riammissione mediante il versamento di un’annualità intera.

Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

I provvedimenti di cui al presente articolo non sono applicati alla categoria Juniores, in quanto, per le finalità perseguite, essa è considerata di durata temporanea.

I soci esclusi e/o espulsi possono presentare ricorso all’Assemblea entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione/espulsione, la quale sarà tenuta a decidere e darne comunicazione entro i successivi 30 giorni.

 

Art. 8 – Risorse economiche, quote associative ordinarie e straordinarie

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il valore della quota, e i modi di adesione sono proposti dal Consiglio per ogni qualifica sociale e approvati dall’Assemblea.

Le quote saranno utilizzate per perseguire gli scopi dell’Associazione e non potranno essere restituite, rivalutate o trasmesse a terzi.

In casi motivati, e su mandato dell’Assemblea, il Consiglio può deliberare l’applicazione di una quota aggiuntiva, motivata da specifiche realtà amministrative o di gestione.

 

Art. 9 – Fondo comune e spese

È istituito il Fondo Comune dell’Associazione.

Esso è composto di tutte le quote ordinarie e straordinarie versate dai Soci, dai proventi delle attività di autofinanziamento e da tutte le carità, oblazioni o donazioni svoltesi nei confronti dell’Associazione. Sono altresì inclusi nel fondo comune tutti i beni donati all’Associazione in qualsiasi forma ed i beni acquistati con le liquidità presenti nel Fondo. Nei modi consentiti dalla legge, sono ammesse forme di sponsorizzazione.

Il Fondo è indivisibile ed è fatto divieto ricavare, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitale fatta eccezione per quanto disposto dalla legge.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art.8 comma 1) del D.Lgs. 117/2017.

Le spese ordinarie di gestione sono approvate dal Consiglio e rendicontate dal Tesoriere. Non saranno rimborsate uscite non approvate e non ratificate dagli organi dell’Associazione. Qualora un socio intendesse chiedere il rimborso per spese sostenute in nome dell’Associazione, deve ottenere dal Tesoriere il consenso preventivo all’effettuazione della spesa.

 

Art. 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente

d) Il Segretario

e) Il Tesoriere

f) Il Revisore unico dei conti o Collegio dei revisori (se richiesto)

g) L'Organo di controllo (se richiesto)

 

Art. 11 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo, o qualora ne faccia richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci, non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea ordinaria deve essere indetta almeno una volta per anno sociale, ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea delibera sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio.

La data, il luogo e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono rese note mediante idonea pubblicizzazione, consistente quantomeno nell’affissione in sede sociale e con mail (e/o newsletter) con notifica di ricezione.

L’ Assemblea ordinaria e straordinaria sono ritenute valide alle condizioni di cui ai successivi art. 12, 13 14.

 

Art .12– Partecipazione e validità dell’Assemblea

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa alla data della convocazione. La delega è ammessa, ma nessuno può rappresentare più di tre soci.

Per la costituzione legale dell’Assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario, in prima convocazione, l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 degli iscritti al libro dei soci.

Nel caso in cui non si raggiunga questo numero di presenti, la sessione è rimandata alla seconda convocazione, che risulta valida qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati.

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere indicato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno fissato per la prima. Nel caso di omissione di notifica, la seconda sessione è da riconvocarsi entro trenta giorni dalla data della prima.

 

Art. 13 – Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei soci presenti. Salvo richieste motivate dalla maggioranza dei soci presenti, l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, che si avvale del Segretario della stessa per il regolare svolgimento della seduta e la verbalizzazione.

Nel caso non vi sia un Segretario in carica o egli non partecipi all’Assemblea, quest’ultima, all’inizio della seduta, elegge, limitatamente all’Assemblea stessa, un segretario.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Il segretario redige i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea, i quali saranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario stesso e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

L’Assemblea ordinaria:

a) 

nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;

b) elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) 

discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto;

d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;

e) 

delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sull'esclusione degli associati,

g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

j) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote associative;

k) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare:

- sulle modifiche allo statuto

- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

 

Art. 14 – Modifiche allo statuto

Le modifiche allo statuto possono essere apportate dall’Assemblea, in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, o da richiesta motivata e sottoscritta presentata dalla metà più uno dei soci iscritti.

Per l’approvazione delle modifiche di cui al precedente comma, è necessaria la presenza sia in prima sia in seconda convocazione di almeno tre quarti (3/4) degli iscritti nel libro dei soci: le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei soci presenti.

 

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di non meno di sette persone e da non più di undici e nel proprio ambito nomina:

- il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio rappresenta in ogni momento la volontà dell’Associazione e agisce su mandato dell’Assemblea dei soci per l’esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea stessa.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio è eletto a maggioranza dall’Assemblea riunita, scegliendo tra i soci aventi eleggibilità delle cariche in oggetto, come descritto all’Articolo 6 del presente Statuto, rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera scritta, in forma tradizionale od elettronica, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti; le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri.

 

Art. 16 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;

c) Compilare i regolamenti interni;

d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) Deliberare circa l’ammissione, il recesso, l’esclusione e l’espulsione degli associati (ai sensi dell’art. 7.).

f) Affidare incarichi o nominare responsabili nei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g) Compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell’Associazione;

h) Verificare annualmente l’elenco dei soci iscritti ed in regola con il versamento delle quote previste, e degli eventuali provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 7.

Il Consiglio può assumere ogni altra competenza non espressamente prevista dallo statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione solo quando non sia stata riservata dallo statuto o dalla legge all’Assemblea o ad altro organo sociale.

 

Art. 17 - Atti e libri ufficiali

Le sedute del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario. Il Bilancio, i programmi delle attività ed i regolamenti sono adottati con deliberazione. Le deliberazioni sono consultabili liberamente dai soci entro i primi 20 giorni dall’adozione, dopodiché potranno essere richieste in visione dietro nota formale e motivata al Consiglio, che potrà autorizzare od opporsi alla consultazione.

È istituito il Registro dei verbali e delle deliberazioni: la gestione è affidata al Segretario.

È istituito il Libro dei soci, in cui sono registrati le adesioni, e i provvedimenti di cui all’art. 7: la gestione è affidata al Segretario.

È istituito il Registro di cassa del bilancio sociale, e la gestione è affidata al Tesoriere.

È istituito il Registro dei volontari, la cui gestione è affidata al Segretario.

I libri di cui sopra sono in visione libera da parte del Presidente, e dai membri del Consiglio in ogni momento, previa richiesta al gestore del registro. Tale documentazione è presente ad ogni seduta del Consiglio ed è resa disponibile ai soci, dietro motivata richiesta di accesso.

 

Art. 18 – Bilancio preventivo e consuntivo

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità ai decreti attuativi del D. Lgs.117/2017.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le voci del bilancio, l’andamento economino e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Le bozze del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposte dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dal termine dell’esercizio sociale di riferimento.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno di riferimento, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto.

Le bozze del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborate dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dall’inizio dell’esercizio sociale di riferimento.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D.Lgs n. 117/2017.

 

Art. 19 - Sostituzione dei membri del Consiglio

È considerato decaduto un membro che risulti assente per tre sedute consecutive del Consiglio senza comunicazione giustificativa, da inoltrare almeno 24 ore prima della riunione. È considerato decaduto un membro che abbia mancato la presenza a tutte le riunioni di un esercizio amministrativo (anno solare). La decadenza è decisa d’ufficio dal Consiglio.

La rinuncia della carica deve essere formalizzata ufficialmente al Presidente tramite richiesta scritta.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più dei membri del Consiglio, ad essi subentrano i primi tra coloro che sono risultati “non eletti” in occasione delle procedure di nomina del Consiglio, nell’ordine di preferenza da esse risultante.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, obbligando alla convocazione, entro il termine di 60 giorni, dell’Assemblea che dovrà procedere al rinnovo delle cariche.

 

Art. 20 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale nei confronti di Enti, Istituzioni, Associazioni terzi. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente può chiedere al Consiglio di designare tra gli eletti un Vicepresidente che ne eserciti le mansioni in caso di assenza o di impedimento.

Le dimissioni o l’impedimento definitivo del Presidente comportano la scelta di un nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo tra i membri presenti al momento della caduta o della rinuncia del Presidente.

 

Art. 21 – Il Segretario

Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio, comunica con qualsiasi mezzo idoneo l’ordine del giorno e la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea, è responsabile della documentazione e di ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, del Registro dei soci, del libro dei verbali e delle deliberazioni.

Inoltre è considerato il portavoce ufficiale del Consiglio nei confronti dei Soci.

 

Art. 22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la gestione del registro di cassa, di cui è responsabile, tiene la contabilità, e redige un rapporto riassuntivo semestrale delle spese e delle entrate.

Egli può autorizzare autonomamente, in nome dell’Associazione, spese di lieve entità. Le modalità entro cui può esercitare questo potere sono decise dal Consiglio in accordo con la politica delineata nell’Assemblea.

 

Art. 23 – Organo di controllo, Revisore dei conti e altri organi

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Il Revisore Unico dei conti, o il Collegio dei Revisori, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo; è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

L’organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs.117/2017 ed è formato da uno (o più) revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'Assemblea ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, istituire e eleggere il Revisore dei conti.

Il Consiglio può costituire altri corpi, comitati o collegi al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione dell’Associazione.

Il Consiglio può redigere o modificare, in ottemperanza alle politiche dell’Associazione, i regolamenti che disciplinino il suo funzionamento o quello degli altri organi statutari o istituiti.

 

Art. 24 - Premi e riconoscimenti

Sono ufficialmente istituiti i riconoscimenti denominati Cirro d’oro e Gran Premio del Cirro, con le seguenti finalità:

Cirro d’oro: destinato a personalità del mondo del cinema, dello spettacolo, dell’arte, e altro, che abbiano costruito percorsi artistici e comunicativi del tutto personali e espressivi,

Gran Premio del Cirro: destinato a soggetti che si dedicano alla valorizzazione culturale e artistica del territorio dell’Oltrepò, attraverso percorsi, strumenti e modalità di approccio ricchi di qualità ed originalità.

La gestione dei riconoscimenti è normata dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.

È facoltà del Consiglio istituire altri premi/riconoscimenti che rientrino nelle finalità operative, culturali e sociali dell’Associazione.

 

Art. 25 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è automatico qualora il numero dei Soci ordinari scenda sotto il numero di sette, fatta salva la ricostituzione del numero secondo le modalità e i tempi indicati dalla normativa vigente.

In ogni altro caso, lo scioglimento può essere deliberato in Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli iscritti al libro dei soci.

In caso di scioglimento l’Associazione sarà tenuta a nominare un liquidatore.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In mancanza di questa decisione, il liquidatore provvederà a devolvere il patrimonio residuo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

 

Art. 26 – Responsabilità dell’Associazione

L’Associazione non è responsabile di qualsiasi fatto o atto illecito compiuto da un socio, anche se avveratosi nei locali dell’Associazione stessa o durante una manifestazione da essa organizzata.

L’Associazione non è responsabile per alcun materiale, oggetto, bene o valore di proprietà dei Soci che decidano di farne uso personale all’interno di locali o manifestazioni organizzate dall’Associazione, anche nel caso in cui essi siano usati per perseguire gli scopi e le finalità dell’Associazione.

L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

 

Art. 27 - Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

 

Art. 28– Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, purché applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.